Art. 19.
(Finanziamento pubblico dei movimenti
e dei partiti politici).

      1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati», sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali»;

          b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. (Requisiti per partecipare al riparto delle somme). - 1. Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che hanno conseguito, rispettivamente, almeno un candidato eletto nella regione nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, tenuto conto della suddivisione del relativo fondo tra le regioni in proporzione della rispettiva popolazione; almeno due candidati eletti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali»;

 

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          c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. (Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei partiti politici). - 1. Nelle more dell'approvazione di una legge di disciplina dei partiti politici in attuazione del principio del metodo democratico previsto dall'articolo 49 della Costituzione, i contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti della metà, a decorrere dal 1o gennaio 2008».